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Art. 2184 c.c. — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nella soccida parziaria occorre regolare sia i risultati prodotti sia il bestiame conferito.

Accrescimenti, prodotti, utili, spese e mandria finale seguono la proporzione fissata dalle fonti negoziali o dagli usi.

L'inventario dei conferimenti e le pattuizioni sono indispensabili; non si può presumere che la quota di proprietà iniziale coincida sempre con quella dell'utile.

Esempio pratico

Due allevatori chiudono il rapporto: separano prima le spese documentate e poi assegnano capi e utili secondo il patto.

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