Codice civile
Art. 2184 c.c. — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella soccida parziaria occorre regolare sia i risultati prodotti sia il bestiame conferito.
Accrescimenti, prodotti, utili, spese e mandria finale seguono la proporzione fissata dalle fonti negoziali o dagli usi.
L'inventario dei conferimenti e le pattuizioni sono indispensabili; non si può presumere che la quota di proprietà iniziale coincida sempre con quella dell'utile.
Esempio pratico
Due allevatori chiudono il rapporto: separano prima le spese documentate e poi assegnano capi e utili secondo il patto.