Codice civile
Art. 219 c.c. — Prova della proprietà dei beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene .
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nei rapporti fra coniugi la proprietà esclusiva può essere dimostrata con ogni mezzo. Quando nessuno riesce a dimostrarla, opera la regola della proprietà comune in quote uguali. Per gli immobili e nei rapporti con i terzi restano rilevanti i titoli e le regole proprie di forma, pubblicità e prova.
Esempio pratico
Dopo una controversia fra coniugi, entrambi rivendicano alcuni mobili: ricevute, documenti e altri elementi possono provare chi ne è proprietario; se la proprietà esclusiva non è dimostrata, rileva la regola delle quote uguali.
Giurisprudenza
Prova della proprietà e forma degli acquisti immobiliari
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 18554, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La possibilità di provare la proprietà esclusiva tra coniugi non elimina i requisiti di forma dei contratti immobiliari. Chi sostiene che l’altro abbia acquistato un immobile per suo conto non può dimostrare liberamente l’obbligo di ritrasferirlo, se quel vincolo richiede la forma scritta. La presunzione di comunione dell’articolo 219 non sostituisce il titolo immobiliare.
Fonte →Presunzione tra coniugi e creditori terzi
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 6589, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La presunzione di appartenenza comune dei beni prevista nel regime di separazione opera nei rapporti fra gli sposi. Non consente di superare automaticamente i limiti probatori che il coniuge incontra quando contesta un’esecuzione promossa da un creditore terzo.
Fonte →