Codice civile
Art. 218 c.c. — Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
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Testo dell'articolo
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario .
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coniuge che gode di beni appartenenti all’altro assume gli obblighi dell’usufruttuario. La regola disciplina il godimento, senza trasferire la proprietà né creare automaticamente un diritto reale di usufrutto.
Esempio pratico
Un coniuge usa un immobile esclusivo dell’altro: deve rispettarne la destinazione e gli obblighi di cura applicabili al godimento.