Codice civile
Art. 2198 c.c. — Minori, interdetti e inabilitati
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'esercizio di impresa commerciale da parte di soggetti con capacità limitata richiede un provvedimento autorizzativo nei casi previsti.
Il cancelliere comunica senza indugio al registro l'autorizzazione e la sua revoca affinché siano rese pubbliche.
La norma concerne la pubblicità dei provvedimenti, non attribuisce da sola capacità o autorizzazione; occorre verificare il regime del singolo soggetto.
Esempio pratico
Il giudice autorizza la continuazione dell'impresa nell'interesse di un minore: il provvedimento viene comunicato per l'iscrizione.