Codice civile
Art. 2199 c.c. — Indicazione dell'iscrizione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'imprenditore iscritto forma atti e corrispondenza relativi alla propria attività. L’indicazione consente al destinatario di individuare il registro e consultare i dati pubblici del soggetto con cui sta contrattando.
Deve indicare il registro delle imprese nel quale è iscritto, rendendo rintracciabile la pubblicità legale. Si distingue la comunicazione riferita all’attività imprenditoriale dalla corrispondenza personale, coordinando i dati con quelli richiesti per la forma societaria.
L'obbligo riguarda gli atti riferiti all'impresa e si coordina con gli ulteriori dati prescritti dalle norme sulle società e sulla documentazione commerciale. Un’omissione informativa non dimostra da sola che l’impresa non sia iscritta o che ogni contratto concluso sia privo di validità.
Esempio pratico
Nella carta intestata per un contratto l'impresa indica il registro presso cui la sua posizione è consultabile.