Codice civile
Art. 2200 c.c. — Società
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le società dei tipi disciplinati nei capi III e seguenti e le cooperative sono soggette all'iscrizione.
L'obbligo sussiste anche quando non svolgono concretamente attività commerciale, e per contenuto e modalità operano le norme societarie speciali.
La società semplice segue il suo diverso regime di iscrizione previsto dalla legislazione successiva; non si deducono da questa norma tutti gli effetti costitutivi o dichiarativi dei singoli tipi.
Esempio pratico
Una società a responsabilità limitata costituita per un progetto non ancora avviato va comunque iscritta nel registro.
Giurisprudenza
Società commerciale e attività statutaria
Corte di cassazione, sez. VI-2, ordinanza n. 17848, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La società costituita in tipo diverso dalla società semplice con oggetto commerciale è stata qualificata imprenditore nella controversia sul foro del consumatore, anche prima dell’avvio concreto dell’attività programmata.
Fonte →
Note
Assetto e procedure del registro da coordinare con la legge n. 580/1993 e il DPR n. 581/1995.