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Codice civile

Art. 2201 c.c. — Enti pubblici 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'obbligo riguarda l'ente pubblico che svolge attività commerciale come oggetto esclusivo o principale, da accertare sulla sua funzione e sull'attività effettiva.

L'ente deve iscriversi nel registro delle imprese. La sua natura pubblica non esclude da sola la pubblicità commerciale.

Una attività economica soltanto accessoria non basta a integrare il presupposto. L'iscrizione non risolve, da sola, le diverse questioni su statuto pubblico, responsabilità e procedure concorsuali.

Esempio pratico

Un ente pubblico gestisce come attività principale un servizio commerciale di trasporto: si verifica il suo obbligo di iscrizione.

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