Codice civile
Art. 2201 c.c. — Enti pubblici
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'obbligo riguarda l'ente pubblico che svolge attività commerciale come oggetto esclusivo o principale, da accertare sulla sua funzione e sull'attività effettiva.
L'ente deve iscriversi nel registro delle imprese. La sua natura pubblica non esclude da sola la pubblicità commerciale.
Una attività economica soltanto accessoria non basta a integrare il presupposto. L'iscrizione non risolve, da sola, le diverse questioni su statuto pubblico, responsabilità e procedure concorsuali.
Esempio pratico
Un ente pubblico gestisce come attività principale un servizio commerciale di trasporto: si verifica il suo obbligo di iscrizione.