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Codice civile

Art. 2202 c.c. — Piccoli imprenditori 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La lettera del codice esonera i piccoli imprenditori, la cui qualifica va accertata secondo la prevalenza del lavoro proprio e familiare prevista dall'art. 2083.

La legislazione sul registro ha introdotto l'iscrizione dei piccoli imprenditori nella sezione speciale. La scheda va quindi letta come esenzione dal regime codicistico generale, coordinata con il DPR n. 558/1999.

Il testo non consente oggi di concludere che un piccolo commerciante possa omettere qualsiasi iscrizione. Qualifica, sezione ed eventuali adempimenti di settore richiedono una verifica distinta.

Esempio pratico

Un artigiano lavora soprattutto con il proprio apporto e quello della famiglia: controlla l'iscrizione nella sezione speciale, anziché invocare una esenzione totale.

Note

La lettera codicistica va coordinata con il DPR n. 558/1999, art. 2, che iscrive i piccoli imprenditori nella sezione speciale.

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