Codice civile
Art. 2204 c.c. — Poteri dell'institore
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I poteri dell'institore sono collegati alla gestione dell'impresa o del settore al quale è preposto.
Può compiere gli atti pertinenti e rappresentare il preponente in giudizio per le obbligazioni dell'attività. La vendita o l'ipoteca di immobili richiede, invece, autorizzazione espressa.
Pertinenza all'impresa e limiti della procura vanno verificati insieme alla loro opponibilità ai terzi. La rappresentanza processuale non copre indiscriminatamente ogni controversia personale del titolare.
Esempio pratico
La direttrice della filiale stipula un contratto di fornitura per la sede, ma non può vendere l'immobile aziendale senza espressa autorizzazione.
Giurisprudenza
Rappresentanza della filiale bancaria
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 20425, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il dirigente della filiale, in qualità di institore, può rappresentare la banca nelle liti sui rapporti della sede; le notifiche considerate nel caso erano valide presso la filiale.
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