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Codice civile

Art. 2209 c.c. — Procuratori 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il procuratore commerciale ha poteri continuativi su atti pertinenti all'impresa, pur senza esserne preposto alla gestione complessiva.

A procura, limiti e revoca si applica la pubblicità prevista dagli artt. 2206 e 2207.

Il rinvio non attribuisce automaticamente tutti i poteri dell'institore, inclusa la rappresentanza processuale. Va individuato il contenuto concreto dell'incarico.

Esempio pratico

Un responsabile acquisti firma stabilmente contratti per l'impresa: la limitazione della sua procura richiede la pubblicità prevista dal codice.

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