Codice civile
Art. 2209 c.c. — Procuratori
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il procuratore commerciale ha poteri continuativi su atti pertinenti all'impresa, pur senza esserne preposto alla gestione complessiva.
A procura, limiti e revoca si applica la pubblicità prevista dagli artt. 2206 e 2207.
Il rinvio non attribuisce automaticamente tutti i poteri dell'institore, inclusa la rappresentanza processuale. Va individuato il contenuto concreto dell'incarico.
Esempio pratico
Un responsabile acquisti firma stabilmente contratti per l'impresa: la limitazione della sua procura richiede la pubblicità prevista dal codice.