Codice civile
Art. 2213 c.c. — Poteri dei commessi preposti alla vendita
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il commesso vende merci nei locali dell'impresa oppure tratta un incasso al di fuori di essi.
Nel negozio può riscuotere il prezzo salvo una cassa speciale chiaramente destinata all'incasso. All'esterno serve autorizzazione o una quietanza firmata dall'imprenditore.
La collocazione della cassa deve essere manifesta al cliente. Per il pagamento fuori sede occorre verificare il titolo a riscuotere.
Esempio pratico
Nel negozio è visibile la cassa dedicata: il cliente deve pagarvi, anziché consegnare denaro al venditore non incaricato dell'incasso.