Codice civile
Art. 2214 c.c. — Libri obbligatori e altre scritture contabili
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili
Testo dell'articolo
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'imprenditore commerciale deve organizzare una contabilità coerente con l'attività e la dimensione dell'impresa.
Sono obbligatori giornale e inventari, oltre alle scritture richieste dal caso concreto e alla conservazione ordinata della corrispondenza e delle fatture.
L'esenzione codicistica dei piccoli imprenditori non elimina gli obblighi tributari o settoriali. L'omissione contabile non impedisce per ciò solo ogni altro mezzo di prova dei rapporti.
Esempio pratico
Un grossista conserva giornale, inventari e fatture per singolo affare e valuta le ulteriori scritture necessarie alla gestione del magazzino.
Giurisprudenza
Contabilità e altri mezzi di prova
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1359, 1977 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’obbligo contabile serve anche ai controlli legali, ma non vieta all’imprenditore né al giudice di ricorrere ad altre prove per accertare i diritti.
Fonte →