Codice civile
Art. 2215 c.c. — Modalità di tenuta delle scritture contabili
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili
Testo dell'articolo
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Prima dell'uso i libri contabili devono rispettare le formalità previste per la loro specifica tipologia.
Tutte le pagine sono numerate progressivamente. Bollatura e vidimazione si applicano soltanto quando obbligatorie per una disposizione speciale; giornale e inventari ne sono esenti.
L'assenza di vidimazione obbligatoria non consente una contabilità disordinata né elimina gli adempimenti fiscali. Per documenti digitali va esaminato l'art. 2215-bis.
Esempio pratico
Il commerciante apre il nuovo libro giornale numerando le pagine: non richiede la bollatura come se fosse ancora obbligatoria per quel libro.
Giurisprudenza
Vidimazione e violazioni anteriori
Corte di cassazione, sez. V, sentenza n. 14018, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’eliminazione della vidimazione di giornale e inventari non ha cancellato retroattivamente il rilievo fiscale delle violazioni anteriori alla riforma del 2001.
Fonte →