Codice civile
Art. 2219 c.c. — Tenuta della contabilità
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili
Testo dell'articolo
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La contabilità deve consentire una ricostruzione ordinata e trasparente delle registrazioni.
Il codice vieta spazi vuoti, aggiunte irregolari e abrasioni. Una correzione deve lasciare leggibile la parte cancellata.
La disciplina va adattata alla tenuta digitale senza perdere tracciabilità e integrità. La cancellazione definitiva della registrazione originaria può compromettere la regolarità.
Esempio pratico
Per correggere un importo sul libro cartaceo si lascia leggibile la voce errata e si annota la rettifica, anziché raschiare la pagina.