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Art. 2235 c.c. — Divieto di ritenzione 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo II - Delle professioni intellettuali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il professionista ha ricevuto beni o documenti dal cliente e vanta un credito.

Non può trattenerli come garanzia generale: è ammessa soltanto la ritenzione strettamente necessaria alla tutela dei propri diritti nei limiti delle leggi professionali.

Occorre distinguere gli originali da restituire dai documenti realmente utili a provare il lavoro svolto. Il mancato pagamento non legittima ogni rifiuto di consegna.

Esempio pratico

Il cliente chiede la restituzione della carta d'identità: il professionista non può trattenerla per costringerlo a pagare.

Giurisprudenza

  • Documento d’identità trattenuto

    Corte di cassazione, sez. Unite, sentenza n. 13617, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nel caso notarile la ritenzione utile a dimostrare il lavoro svolto non comprendeva il trattenimento della carta d’identità a garanzia del compenso, giudicato disciplinarmente rilevante.

    Fonte →

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