Codice civile
Art. 2255 c.c. — Conferimento di crediti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il socio apporta un credito vantato contro un terzo anziché denaro già disponibile.
Risponde della insolvenza del debitore entro i limiti richiamati dall'art. 1267, con la disciplina della garanzia convenzionale di solvenza.
La garanzia non rende recuperabile qualsiasi importo senza limiti. Occorre verificare valore dell'apporto, insolvenza e diligenza della società nel recupero.
Esempio pratico
Un socio conferisce un credito verso un cliente poi insolvente: si controllano i limiti della sua garanzia e le iniziative di recupero intraprese.