Codice civile
Art. 2256 c.c. — Uso illegittimo delle cose sociali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I beni sociali sono destinati allo scopo della società e non all'uso personale libero dei partecipanti.
Il socio può servirsene per finalità estranee solo col consenso degli altri soci.
Occorre distinguere l'uso autorizzato da quello contrario alla destinazione comune. La titolarità di una quota non attribuisce un diritto individuale su ciascun bene del patrimonio.
Esempio pratico
Un socio usa il veicolo sociale per una propria attività separata senza consenso: si verifica la violazione e l'eventuale danno alla società.