Codice civile
Art. 2254 c.c. — Garanzia e rischi dei conferimenti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il socio può trasferire alla società la proprietà di un bene oppure concederne soltanto il godimento.
Nel primo caso garanzie e rischi seguono la vendita; nel secondo il rischio resta al conferente e la garanzia segue la locazione.
Il titolo dell'apporto va identificato prima di valutare responsabilità e restituzione. Il semplice uso del bene dalla società non prova che ne sia stata trasferita la proprietà.
Esempio pratico
Un socio lascia usare un macchinario per cinque anni senza cederlo: il rischio del bene e la restituzione si valutano come apporto in godimento.
Giurisprudenza
Bene in godimento e rischio assicurato
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 28284, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel caso di una imbarcazione apportata in godimento alla SNC, il rischio del bene restava al conferente e la Corte ha valutato su tale base l’interesse alla copertura assicurativa.
Fonte →