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Codice civile

Art. 2254 c.c. — Garanzia e rischi dei conferimenti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il socio può trasferire alla società la proprietà di un bene oppure concederne soltanto il godimento.

Nel primo caso garanzie e rischi seguono la vendita; nel secondo il rischio resta al conferente e la garanzia segue la locazione.

Il titolo dell'apporto va identificato prima di valutare responsabilità e restituzione. Il semplice uso del bene dalla società non prova che ne sia stata trasferita la proprietà.

Esempio pratico

Un socio lascia usare un macchinario per cinque anni senza cederlo: il rischio del bene e la restituzione si valutano come apporto in godimento.

Giurisprudenza

  • Bene in godimento e rischio assicurato

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 28284, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nel caso di una imbarcazione apportata in godimento alla SNC, il rischio del bene restava al conferente e la Corte ha valutato su tale base l’interesse alla copertura assicurativa.

    Fonte →

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