Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2258 c.c. — Amministrazione congiuntiva 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il contratto attribuisce l'amministrazione congiunta a più soci.

Gli atti richiedono il consenso degli amministratori indicati; se è convenuta la maggioranza, si usa il criterio delle quote di utili. Il singolo può agire da solo per l'urgenza di evitare un danno.

La deroga urgente richiede un pericolo concreto e un intervento non rinviabile, non la semplice convenienza a decidere più rapidamente.

Esempio pratico

Due amministratori devono firmare insieme, ma una rottura dell'impianto impone a uno di essi un intervento immediato per evitare danni.

Giurisprudenza

  • Urgenza e grave dissenso

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 9464, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La possibilità di agire soli per evitare un danno supplisce al ritardo nel raccogliere i consensi, ma nel caso considerato non poteva essere usata per superare un grave dissenso già manifestato fra i soci.

    Fonte →

Articoli collegati