Codice civile
Art. 2258 c.c. — Amministrazione congiuntiva
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il contratto attribuisce l'amministrazione congiunta a più soci.
Gli atti richiedono il consenso degli amministratori indicati; se è convenuta la maggioranza, si usa il criterio delle quote di utili. Il singolo può agire da solo per l'urgenza di evitare un danno.
La deroga urgente richiede un pericolo concreto e un intervento non rinviabile, non la semplice convenienza a decidere più rapidamente.
Esempio pratico
Due amministratori devono firmare insieme, ma una rottura dell'impianto impone a uno di essi un intervento immediato per evitare danni.
Giurisprudenza
Urgenza e grave dissenso
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 9464, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La possibilità di agire soli per evitare un danno supplisce al ritardo nel raccogliere i consensi, ma nel caso considerato non poteva essere usata per superare un grave dissenso già manifestato fra i soci.
Fonte →