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Art. 2277 c.c. — Inventario 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La gestione passa dagli amministratori ai liquidatori.

Si consegnano beni e documenti e il conto successivo all'ultimo rendiconto; entrambe le parti redigono e firmano un inventario dell'attivo e del passivo.

Il passaggio richiede dati verificabili, non una mera consegna simbolica. Debiti non ancora scaduti e rapporti pendenti devono essere ricostruiti.

Esempio pratico

Alla nomina del liquidatore si censiscono merci, crediti e debiti e gli amministratori rendono il conto della gestione intermedia.

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