Codice civile
Art. 2277 c.c. — Inventario
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La gestione passa dagli amministratori ai liquidatori.
Si consegnano beni e documenti e il conto successivo all'ultimo rendiconto; entrambe le parti redigono e firmano un inventario dell'attivo e del passivo.
Il passaggio richiede dati verificabili, non una mera consegna simbolica. Debiti non ancora scaduti e rapporti pendenti devono essere ricostruiti.
Esempio pratico
Alla nomina del liquidatore si censiscono merci, crediti e debiti e gli amministratori rendono il conto della gestione intermedia.