Codice civile
Art. 2276 c.c. — Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il liquidatore assume la gestione finalizzata alla chiusura dei rapporti sociali. Il liquidatore non è esonerato da diligenza e responsabilità per il solo fatto di operare nella fase finale della società.
Si applicano gli obblighi e la responsabilità degli amministratori, salvo regole specifiche e patti compatibili sulla liquidazione. Si individuano incarico, poteri e condotta dovuta, verificando eventuali regole speciali del contratto sociale e del procedimento di liquidazione.
Il rinvio non consente di trattare la liquidazione come normale esercizio dell'attività: pagamenti, rendicontazione e nuove operazioni seguono limiti propri. L’insuccesso economico non prova automaticamente una responsabilità; occorrono violazione, danno e collegamento causale secondo la concreta azione esercitata.
Esempio pratico
Il liquidatore deve documentare pagamenti e vendite e risponde delle violazioni dei doveri concretamente assunti.