Codice civile
Art. 2279 c.c. — Divieto di nuove operazioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il liquidatore deve evitare di assumere nuovi rischi imprenditoriali estranei alla chiusura.
Se intraprende nuove operazioni risponde personalmente e solidalmente degli affari compiuti in violazione del divieto.
Non ogni atto dopo lo scioglimento è nuovo: occorre distinguerlo dall'atto necessario a liquidare o completare rapporti pendenti. Le procedure concorsuali seguono inoltre il proprio regime.
Esempio pratico
Il liquidatore avvia una nuova linea di vendita invece di chiudere i rapporti esistenti: si valuta la responsabilità personale per i nuovi affari.
Giurisprudenza
Nuovo rischio durante la liquidazione
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 28984, 2019, Rv. 655952-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Una società agricola in liquidazione che intraprenda nuova attività commerciale può perdere l’esenzione dalla procedura fallimentare nel regime esaminato; il caso riguardava vendita di piante dopo la cessione dei terreni.
Fonte →Azione giudiziale di liquidazione
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 15080, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una domanda per indennità di avviamento connessa alla cessazione della locazione non fu ritenuta nuova operazione perché funzionale alla chiusura dei rapporti.
Fonte →