Codice civile
Art. 2297 c.c. — Mancata registrazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SNC esiste ma non risulta ancora iscritta nel registro.
Nei rapporti con i terzi si applicano le regole della società semplice, restando illimitata e solidale la responsabilità di tutti. Si presume la rappresentanza del socio che agisce, salvo conoscenza dei limiti da parte del terzo.
L'irregolarità non coincide con inesistenza della società. Patti rappresentativi interni non bastano a proteggere la compagine se il contraente li ignora.
Esempio pratico
Un socio della SNC non iscritta firma un affare sociale: l'impresa verifica il regime di rappresentanza e la responsabilità di tutti i partecipanti.
Giurisprudenza
Prova della società di fatto
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 11604, 2025, Rv. 674805-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Attività comune, fondo condiviso e partecipazione effettiva a profitti e perdite sono elementi da provare per la partecipazione a una società di persone di fatto; meri legami fra imprese non esauriscono l’accertamento.
Fonte →