Codice civile
Art. 23 c.c. — Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su domanda dei soggetti indicati: organi dell’ente, qualunque associato o pubblico ministero.
L’impugnazione non sospende automaticamente l’esecuzione. Per la sospensione occorrono una richiesta di chi impugna e gravi motivi; il provvedimento deve essere motivato e notificato agli amministratori. La norma tutela anche i terzi di buona fede: l’annullamento della deliberazione non elimina i diritti da loro acquistati in base agli atti eseguiti. Il testo prevede inoltre un potere dell’autorità governativa per deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Per le decisioni di esclusione di un associato bisogna coordinare il rimedio con la disciplina specifica dell’articolo 24 e il relativo termine.
Esempio pratico
L’assemblea modifica lo statuto senza rispettare il quorum applicabile. Un associato chiede l’annullamento e, se l’esecuzione immediata crea un pregiudizio serio, domanda anche la sospensione motivando i gravi motivi.
Giurisprudenza
Impugnazione della delibera e legittimazione dell’associazione
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 16396, Rv. 661586-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.
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