Codice civile
Art. 24 c.c. — Recesso ed esclusione degli associati
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La qualità di associato normalmente non si trasferisce a un’altra persona, salvo che atto costitutivo o statuto consentano la trasmissione. Chi non si è impegnato a restare per un tempo determinato può recedere; la dichiarazione deve essere scritta e il recesso produce effetto alla fine dell’anno se comunicata almeno tre mesi prima.
L’esclusione deliberata dall’assemblea richiede gravi motivi. L’associato può ricorrere al giudice entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione. Il controllo giudiziale riguarda regole procedurali e ragioni dell’esclusione; formule statutarie generiche non sottraggono il provvedimento alla verifica di gravità e proporzionalità. Uscire dall’associazione non dà diritto a riavere i contributi versati né a una quota del patrimonio secondo questa disciplina. Bisogna distinguere il rapporto associativo da eventuali separati finanziamenti o crediti documentati.
Esempio pratico
Un associato riceve la notifica dell’esclusione per presunte violazioni dello statuto. Se vuole contestarla deve considerare il termine di sei mesi dalla notifica e confrontare i motivi della delibera con fatti e regole applicabili.
Giurisprudenza
Esclusione: controllo sui motivi della delibera
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 29655, Rv. 669325-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.
Fonte →Esclusione e proporzionalità dei gravi motivi
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2117, Rv. 669955-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero).
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