Codice civile
Art. 2333 c.c. — Programma e sottoscrizione delle azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione
Testo dell'articolo
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SPA può essere costituita raccogliendo pubblicamente le sottoscrizioni su un programma.
Il programma indica gli elementi prescritti ed è depositato dal notaio prima di essere reso pubblico; la sottoscrizione richiede atto pubblico o firma autenticata.
Il programma non equivale all’atto costitutivo definitivo. L’eventuale offerta al pubblico segue anche la disciplina finanziaria applicabile.
Esempio pratico
I promotori depositano il programma e raccolgono le sottoscrizioni nelle forme richieste, senza presentare l’ente come già costituito.