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Codice civile

Art. 234 c.c. — Nascita del figlio dopo i trecento giorni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo I — Della presunzione di paternità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio , è stato concepito durante il matrimonio .

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale , o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Anche oltre trecento giorni dalla cessazione del matrimonio può essere dimostrato che il concepimento avvenne durante il matrimonio. Analoga prova riguarda il concepimento durante la convivenza nelle ipotesi di separazione indicate. Il figlio conserva in ogni caso la possibilità prevista dall’ultimo comma.

Esempio pratico

Un figlio nasce oltre il limite temporale e dispone di elementi medici sul concepimento: il superamento dei trecento giorni non preclude la prova prevista dalla norma.

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