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Codice civile

Art. 2346 c.c. — Emissione delle azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La partecipazione nella SPA è suddivisa in azioni e deve corrispondere alla copertura complessiva del capitale.

Lo statuto può disciplinare titoli e tecniche di circolazione e una assegnazione non proporzionale; il valore complessivo degli apporti non può scendere sotto il capitale.

Azioni e strumenti finanziari da apporti di opera o servizi sono distinti. Questi ultimi non attribuiscono voto nell’assemblea generale, anche se dotati di altri diritti consentiti.

Esempio pratico

Due fondatori concordano una diversa attribuzione delle azioni, assicurando la copertura totale del capitale e regolando separatamente uno strumento da servizi.

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