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Codice civile

Art. 2347 c.c. — Indivisibilità delle azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La stessa azione appartiene a più soggetti.

Resta indivisibile: i diritti si esercitano mediante rappresentante comune nominato secondo le regole richiamate; le obbligazioni dell’azione sono solidali.

La comproprietà non crea più voti sulla stessa azione. Senza rappresentante le comunicazioni a un comproprietario valgono per tutti, ma ciò non attribuisce a ciascuno tutti i poteri di esercizio.

Esempio pratico

Tre eredi ricevono le stesse azioni e nominano un rappresentante comune per l’intervento e il voto.

Giurisprudenza

  • Impugnazione tramite rappresentante

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 15962, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce attribuisce al rappresentante comune l’impugnazione della delibera e nega al singolo comproprietario l’esercizio individuale dei poteri assembleari sulle stesse azioni.

    Fonte →

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