Codice civile
Art. 2347 c.c. — Indivisibilità delle azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La stessa azione appartiene a più soggetti.
Resta indivisibile: i diritti si esercitano mediante rappresentante comune nominato secondo le regole richiamate; le obbligazioni dell’azione sono solidali.
La comproprietà non crea più voti sulla stessa azione. Senza rappresentante le comunicazioni a un comproprietario valgono per tutti, ma ciò non attribuisce a ciascuno tutti i poteri di esercizio.
Esempio pratico
Tre eredi ricevono le stesse azioni e nominano un rappresentante comune per l’intervento e il voto.
Giurisprudenza
Impugnazione tramite rappresentante
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 15962, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce attribuisce al rappresentante comune l’impugnazione della delibera e nega al singolo comproprietario l’esercizio individuale dei poteri assembleari sulle stesse azioni.
Fonte →