Codice civile
Art. 2358 c.c. — Altre operazioni sulle proprie azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.
Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.
Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.
In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.
L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.
Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SPA finanzia o garantisce l’acquisto delle proprie azioni da parte di un terzo. La norma comprende anche operazioni indirette quando prestito o garanzia sono funzionalmente destinati all’acquisto o alla sottoscrizione delle azioni della stessa società.
L’assistenza finanziaria richiede autorizzazione straordinaria, relazione preventiva, condizioni di mercato e limiti patrimoniali. È vietato accettare proprie azioni in garanzia. La relazione deve spiegare ragioni, interesse sociale e rischi dell’operazione. L’autorizzazione dei soci non assorbe il controllo degli amministratori sui requisiti patrimoniali e finanziari.
Nesso fra prestito e acquisto, interesse sociale e merito di credito vanno provati. Le eccezioni per dipendenti non eliminano i limiti richiamati. Un finanziamento denominato commerciale va comunque valutato per la sua destinazione concreta. Le deroghe richiedono i propri presupposti e non permettono di aggirare il divieto sulle garanzie.
Esempio pratico
La SPA valuta un prestito all’acquirente delle proprie azioni e prepara l’istruttoria e la relazione prima della deliberazione.
Giurisprudenza
Restituzioni per assistenza vietata
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22719, 2025, Rv. 675429-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel regime speciale delle banche venete la massima includeva nella cessione d’azienda i crediti restitutori derivanti dalla nullità dei mutui in violazione del 2358.
Fonte →Assistenza nelle cooperative
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 22772, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce applica la disciplina introdotta nel 2008 anche alle cooperative assimilate alla SPA, salve le condizioni legali.
Fonte →