Codice civile
Art. 2359-ter c.c. — Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La controllata ha acquistato partecipazioni della controllante violando i limiti.
Le partecipazioni irregolari vanno alienate entro un anno; in mancanza la controllante le annulla con riduzione e rimborso secondo la disciplina prevista.
L’omessa alienazione non rende le partecipazioni liberamente detenibili. Verificare chi deve deliberare e chi può attivare il tribunale nell’inerzia.
Esempio pratico
Decorso l’anno senza vendita, la controllante organizza il rimedio sul capitale e il rimborso alla controllata.