Codice civile
Art. 2379 c.c. — Nullità delle deliberazioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea
Testo dell'articolo
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La decisione presenta uno dei vizi tassativi di nullità assembleare.
Mancanza di convocazione o verbale e oggetto illecito o impossibile seguono il termine triennale; la modifica dell’oggetto per attività illecite o impossibili non ha limite temporale.
Avviso irregolare e verbale incompleto non equivalgono sempre a mancanza. Sono previste sanatorie e termini speciali per operazioni sul capitale.
Esempio pratico
La società verifica se una riunione senza avviso sia realmente priva di convocazione o abbia un avviso irregolare ma idoneo.
Giurisprudenza
Interesse e nullità del bilancio
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 14338, 2023, Rv. 667923-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La stessa voce conserva l’interesse alla impugnazione del primo bilancio anche senza impugnare tutti i successivi, distinguendo continuità degli effetti e nuove domande.
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