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Codice civile

Art. 2395 c.c. — Azione individuale del socio e del terzo 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un socio o terzo subisce un danno direttamente nel proprio patrimonio.

Resta la sua azione per atti dolosi o colposi, entro cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole indicato.

La perdita di valore della partecipazione riflessa dal danno sociale non basta. Occorre il pregiudizio diretto e il nesso con la condotta.

Esempio pratico

Una comunicazione falsa induce un investitore a un pagamento dannoso: si verifica il danno proprio, distinto da quello della società.

Giurisprudenza

  • Danno diretto distinto da riflesso

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 11071, 2025, Rv. 674516-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Perdita di utili e valore della quota conseguente al depauperamento sociale non integra di per sé il danno diretto richiesto per l’azione personale.

    Fonte →
  • Danno diretto e responsabilità del revisore

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 14265, 2025, Rv. 675415-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    L’azione individuale richiede un pregiudizio direttamente prodotto nella sfera del socio o del terzo. La diminuzione del patrimonio sociale che si ripercuote sul creditore non diventa, per tale sola ripercussione, danno diretto imputabile al revisore nella fattispecie considerata.

    Fonte →

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