Codice civile
Art. 2394-bis c.c. — Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Una procedura concorsuale concentra le azioni di responsabilità nei soggetti indicati.
Il testo del 2026 comprende il concordato liquidatorio e pone la decadenza biennale dalla sentenza di apertura o di insolvenza indicata.
Termine di decadenza e prescrizioni dei diritti sono distinti. Non applicare automaticamente il precedente articolo fallimentare a ogni procedura attuale.
Esempio pratico
Il curatore verifica data di apertura e azioni pertinenti prima di notificare la domanda entro il nuovo termine.
Giurisprudenza
Cumulo concorsuale e arbitrato
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 23124, 2025, Rv. 676090-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel vecchio fallimento la clausola arbitrale statutaria non governava l’azione unitaria del curatore, comprendente anche la tutela dei creditori terzi al patto.
Fonte →
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.