Codice civile
Art. 2396-bis c.c. — Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il direttore generale assume attività concorrenti o sfrutta informazioni della funzione. Il divieto interessa ruoli concorrenti e sfruttamento di conoscenze, come obblighi distinti di fedeltà alla funzione di direzione generale.
Il testo nuovo prevede specifici divieti e responsabilità per danni, con autorizzazione sociale per le situazioni concorrenziali ammesse. Si controllano concorrente, attività svolta e portata dell’eventuale autorizzazione, verificando separatamente provenienza e uso delle informazioni sociali.
L’autorizzazione alla concorrenza non equivale a permesso generale di utilizzare opportunità apprese nell’incarico. Una autorizzazione specifica non sana qualsiasi conflitto né elimina il risarcimento per condotte estranee al suo ambito. Il danno deve essere concretamente accertato.
Esempio pratico
Il direttore chiede l’autorizzazione prima di un incarico concorrente e separa le informazioni sociali dai propri affari.
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.