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Codice civile

Art. 2397 c.c. — Collegio sindacale 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La SPA del modello tradizionale costituisce il collegio sindacale. La composizione assicura una struttura collegiale e professionalità adeguate, da distinguere dai requisiti comuni di indipendenza dei singoli componenti.

Sono nominati tre o cinque effettivi e due supplenti con la composizione professionale richiesta; il nuovo testo sopprime il comma statutario indicato. Si verificano numero di effettivi e supplenti, qualifiche professionali e modello adottato, coordinando il testo modificato con le norme comuni vigenti.

Composizione professionale e indipendenza sono condizioni diverse. La verifica dell’ineleggibilità è oggi nelle regole comuni del 2396-septies. Il possesso di un titolo professionale non elimina una incompatibilità. Le disposizioni soppresse non possono essere riproposte come ulteriore requisito attuale.

Esempio pratico

La società nomina tre effettivi e due supplenti, controllando registro professionale e indipendenza.

Note

----------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1". Avvisi di soppressione/abrogazione conservati nella lettera documentale; testo mostrato limitato alle disposizioni operative. Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.

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