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Codice civile

Art. 2396-terdecies c.c. — Azione sociale di responsabilità 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il collegio sindacale valuta l’azione sociale contro amministratori. La legittimazione dell’organo di controllo affianca gli altri strumenti dell’azione sociale, senza attribuire ai sindaci un credito risarcitorio personale.

Può promuoverla con deliberazione favorevole di due terzi dei componenti, secondo la nuova collocazione della regola. Occorre deliberazione con la maggioranza prevista, individuazione delle violazioni e rispetto della disciplina dell’azione cui la norma si raccorda.

Soglia e natura del risultato sono sociali: non è una azione personale dei sindaci. Si coordinano legittimazione e disciplina generale. Il mancato esercizio non è automaticamente una liberazione degli amministratori. Un eventuale danno da inerzia del controllo richiede presupposti di responsabilità autonomi.

Esempio pratico

Due dei tre sindaci deliberano di esercitare l’azione per un danno provato alla società.

Note

Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.

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