Codice civile
Art. 2415 c.c. — Assemblea degli obbligazionisti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I portatori devono decidere su interessi comuni del prestito.
L’assemblea nomina il rappresentante, modifica condizioni e decide sulle altre materie previste. Per modificare il prestito serve anche in seconda convocazione metà dei titoli emessi e non estinti.
La società non vota per i propri titoli. Gestione accentrata e procedure di crisi seguono anche leggi speciali; il riferimento storico all’amministrazione controllata non ne ripristina l’esistenza.
Esempio pratico
Portatori del 5% dei titoli non estinti chiedono la convocazione per discutere il rinvio della scadenza del prestito.
Giurisprudenza
Organizzazioni distinte per prestiti diversi
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 7693, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Prestiti con caratteristiche e regolamenti diversi richiedono organizzazioni distinte dei portatori. Le modifiche del singolo prestito spettano alla sua assemblea e ai suoi sottoscrittori.
Fonte →
Note
---------------- AGGIORNAMENTO (207) Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "