Codice civile
Art. 2416 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Una decisione degli obbligazionisti è adottata in violazione della disciplina.
È impugnabile secondo 2377 e 2379, adattando le percentuali all’ammontare del prestito e alla quotazione; la causa è proposta contro il rappresentante comune nel tribunale della sede sociale.
Non applicare al prestito le quote del capitale azionario. Tipo di vizio, soglia, termine e eventuale sospensione restano verifiche autonome.
Esempio pratico
Un portatore contesta una modifica del prestito per quorum insufficiente e verifica la propria percentuale sul debito obbligazionario.