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Art. 2417 c.c. — Rappresentante comune 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.

Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli obbligazionisti devono dotarsi di un rappresentante comune indipendente.

Lo nomina l’assemblea o, in mancanza, il tribunale su domanda; dura al massimo tre esercizi, è rieleggibile e iscrive la nomina entro trenta giorni.

Sono escluse le posizioni indicate, comprese quelle richiamate nel 2399, da leggere nel quadro riformato. Un portatore può essere nominato ma non è requisito necessario.

Esempio pratico

L’assemblea nomina un professionista esterno e verifica incompatibilità, compenso e iscrizione della nomina.

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