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Art. 2418 c.c. — Obblighi e poteri del rappresentante comune 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Occorre eseguire le decisioni dei portatori e tutelare un interesse comune.

Il rappresentante cura le delibere, i rapporti con la società e i sorteggi, assiste all’assemblea dei soci e ha rappresentanza processuale per gli interessi comuni.

Non ogni credito individuale diventa una pretesa collettiva. Il testo conserva nomi di procedure storiche: fallimento è coordinato alla liquidazione giudiziale nelle nuove procedure.

Esempio pratico

Il rappresentante agisce per far rispettare una garanzia comune a tutti i portatori, distinguendo i rimborsi del singolo.

Note

Testo mostrato coordinato terminologicamente con articolo 349 del Codice della crisi; la lettera fallimento e le procedure storiche restano nella fonte documentale. Regimi temporali da verificare.

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