Codice civile
Art. 2432 c.c. — Partecipazione agli utili
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio
Testo dell'articolo
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Amministratori, promotori o fondatori partecipano agli utili. La base di calcolo evita che una partecipazione accessoria consumi la quota destinata alla formazione obbligatoria della riserva.
Le partecipazioni sono calcolate sugli utili netti di bilancio dopo l’accantonamento alla riserva legale. Occorre un valido titolo della partecipazione e si verificano percentuale, utile netto di bilancio e accantonamento prioritario pertinente.
La percentuale non si applica liberamente al ricavo o all’utile prima della riserva. Titolo della partecipazione e limiti delle categorie restano necessari. Compenso fisso e partecipazione agli utili non sono equivalenti. Il solo risultato positivo non attribuisce automaticamente un diritto a chi non abbia il relativo titolo.
Esempio pratico
Su 20.000 euro di utile e 1.000 destinati a riserva la quota percentuale dell’amministratore si calcola sui 19.000 residui.
Giurisprudenza
Compenso partecipativo e base degli utili
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 23541, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando il compenso amministrativo è commisurato agli utili, anche per particolari cariche, la base è l’utile netto dopo imposte e accantonamento alla riserva legale.
Fonte →