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Art. 2433 c.c. — Distribuzione degli utili ai soci 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La società intende distribuire dividendi agli azionisti.

La distribuzione è deliberata dall’assemblea, anche quando il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza; occorrono utili realmente conseguiti risultanti da bilancio regolarmente approvato.

In presenza di perdita del capitale non si distribuisce finché è reintegrato o ridotto. Il socio in buona fede che riceve su bilancio regolarmente approvato gode della tutela indicata.

Esempio pratico

La SPA dualistica porta all’assemblea la distribuzione dopo che la sorveglianza ha approvato il bilancio e verifica i vincoli sul capitale.

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