Codice civile
Art. 245 c.c. — Sospensione del termine
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Testo dell'articolo
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La decorrenza dei termini è sospesa per interdizione per infermità mentale o grave infermità mentale abituale che impedisca di curare i propri interessi. La norma regola inoltre chi può agire in rappresentanza della persona incapace. Non basta una generica difficoltà personale.
Esempio pratico
Un soggetto presenta una grave infermità mentale abituale documentata: si valuta se abbia impedito di provvedere ai propri interessi e per quale periodo, ai fini della sospensione.