Codice civile
Art. 2447-quinquies c.c. — Diritti dei creditori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo dell'articolo
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Si individua quale patrimonio risponde dei debiti dello specifico affare.
Dopo il procedimento prescritto i creditori generali non aggrediscono il patrimonio destinato e, di regola, le obbligazioni dell’affare gravano solo su esso.
Restano pubblicità dei beni registrati, responsabilità per illeciti ed eventuali garanzie. Gli atti devono menzionare il vincolo o può rispondere anche il patrimonio residuo.
Esempio pratico
Il contratto del progetto indica espressamente il patrimonio destinato e la società verifica le formalità sui beni immobili assegnati.