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Art. 2460 c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VI - Società in accomandita per azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le modifiche dell’atto costitutivo della SAPA richiedono sia la deliberazione assembleare sia l’approvazione di tutti gli accomandatari.

L’assemblea applica le maggioranze della SPA straordinaria; il consenso degli accomandatari è un requisito ulteriore connesso alla loro posizione personale e gestionale.

Il possesso della maggioranza del capitale non sostituisce il consenso di un accomandatario contrario. Restano necessari controllo notarile e pubblicità delle modificazioni secondo le norme compatibili.

Esempio pratico

La maggioranza vota un nuovo oggetto sociale, ma un accomandatario non approva: il requisito speciale della modifica resta insoddisfatto.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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