Codice civile
Art. 2463 c.c. — Costituzione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
La societa' puo' essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della societa', indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della societa'. Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
L'ammontare del capitale puo' essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La SRL nasce da contratto o atto unilaterale in forma pubblica, con le indicazioni richieste su soci, capitale, conferimenti e organizzazione.
Il capitale ordinario è di almeno 10.000 euro, ma la norma consente anche una SRL con capitale da un euro a meno di 10.000: in questo caso sono richiesti denaro e versamento integrale agli amministratori.
Nel regime a capitale ridotto almeno un quinto degli utili alimenta la riserva finché capitale e riserva raggiungono 10.000 euro; uso e reintegrazione sono vincolati. La SRL ordinaria a capitale ridotto non coincide con la SRL semplificata, che ha un modello specifico.
Esempio pratico
Due soci costituiscono una SRL ordinaria con 5.000 euro: versano tutto in denaro e applicano la riserva rafforzata.
Giurisprudenza
Forma della costituzione e vendita di quote
Corte di cassazione, n. 12712, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il preliminare che mira a costituire una SRL richiede la forma pubblica; il preliminare di vendita di quote di una società costituita segue un diverso oggetto negoziale.
Fonte →
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.