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Codice civile

Art. 2463-bis c.c. — Societa' a responsabilita' limitata semplificata 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche .

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori .

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La SRL semplificata può essere costituita da persone fisiche mediante atto pubblico conforme al modello standard tipizzato.

Il capitale deve essere almeno un euro e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e versato integralmente in denaro all’organo amministrativo. Le clausole del modello sono inderogabili.

Il testo attuale non impone il precedente limite di età dei soci né riserva la carica amministrativa ai soci. Costi, agevolazioni e discipline speciali vanno verificati nelle relative disposizioni: la semplificazione non esclude debiti sociali o doveri degli amministratori.

Esempio pratico

Due persone di 45 e 60 anni costituiscono una SRLS con 2.000 euro, usando il modello legale e versando integralmente il capitale.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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