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Codice civile

Art. 2464 c.c. — Conferimenti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il valore dei conferimenti non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa'.

Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I conferimenti devono coprire almeno il capitale sociale e possono comprendere ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel regime ordinario, salvo diversa previsione, si conferisce denaro: alla costituzione si versa almeno il 25% e tutto il soprapprezzo; con socio unico si versa l’intero. Beni e crediti sono integralmente liberati, con stima quando richiesta.

Opera o servizi richiedono le garanzie previste; l’eventuale sostituzione va verificata secondo la disciplina applicabile. Se sopravviene l’unipersonalità i versamenti ancora dovuti vanno completati entro novanta giorni. I regimi a capitale ridotto impongono requisiti più rigorosi.

Esempio pratico

Una SRL ordinaria da 20.000 euro ha due soci: i conferimenti in denaro iniziali possono essere parziali, mentre il bene conferito deve essere liberato integralmente.

Giurisprudenza

  • Prestito e apporto a patrimonio

    Corte di cassazione, n. 7980, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La restituzione di un versamento dipende dal titolo effettivo: un prestito attribuisce un credito, un apporto di rischio non è normalmente esigibile durante la vita della società.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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