Codice civile
Art. 2465 c.c. — Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Chi conferisce beni in natura o crediti nella SRL deve fornire una relazione giurata di un revisore legale o società di revisione iscritti nel registro.
La relazione descrive beni o crediti, criteri di stima e copertura del valore attribuito a capitale e soprapprezzo. È allegata all’atto costitutivo.
La verifica riguarda anche alcuni acquisti nei primi due anni da fondatori, soci o amministratori, con corrispettivo almeno pari al decimo del capitale e decisione dei soci salvo diversa previsione. La stima non garantisce ogni futuro risultato economico del bene.
Esempio pratico
Un socio conferisce un macchinario valutato 30.000 euro: la relazione deve documentare criteri e valore, non soltanto ripetere l’importo dichiarato.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.